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Cancellazione volo, ritardo overbooking e risarcimento della compagnia aerea


La compagnia aerea deve indennizzare i passeggeri con una compensazione in denaro anche quando la cancellazione del volo è dovuta ad un guasto tecnico.


È quanto affermato più volte dalla Corte di Giustizia Europea in applicazione del regolamento C.E. che tutela i passeggeri in partenza/arrivo in un aeroporto UE o comunque in viaggio su un volo effettuato da una compagnia europea.

Il suddetto regolamento prevede numerose disposizioni a favore dei passeggeri che subiscono i seguenti disservizi: ritardo prolungato del volo, cancellazione, overbooking.

Overbooking

Si tratta del frequente caso in cui la compagnia aerea consente la prenotazione di un numero di biglietti superiore rispetto ai posti disponibili, considerando le probabilità di mancata presentazione dei passeggeri, annullamento della prenotazione ecc.

Il passeggero al quale viene negato l’imbarco a causa della sovra prenotazione, ha diritto:

– ad una compensazione pecuniaria che va dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta;

– oppure alla cosiddetta “riprotezione” cioè all’offerta di un volo alternativo (senza supplementi di costo) con arrivo poche ore dopo l’orario previsto per il volo originario. In attesa del volo alternativo, il passeggero ha anche diritto all’assistenza (bevande, pasti, telefonate, eventuale sistemazione in hotel);

– in alternativa alla riprotezione, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni.

Cancellazione del volo

Anche nel caso in cui il volo venga cancellato, il passeggero ha diritto alla riprotezione o al rimborso.

Egli ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, eccetto nell’ipotesi in cui la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali (scioperi, cause metereologiche).

Secondo i giudici un guasto tecnico non può costituire di per sé circostanza eccezionale: deve essere la compagnia aerea a dimostrare l’eccezionalità della causa della cancellazione e l’impossibilità di rimediarvi.

La compensazione pecuniaria non è dovuta al passeggero neppure nel caso in cui questi sia stato avvisato, con almeno due settimane di anticipo, della cancellazione del volo prenotato o ancora quando gli sia stato offerto, almeno sette giorni prima, un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e con arrivo non più di due ore dopo l’orario del volo cancellato.

Ritardo del volo

In caso di ritardo prolungato del volo, il regolamento CE prevede il diritto del passeggero all’assistenza e, qualora il ritardo raggiunga le 5 ore, il diritto di rinunciare al volo senza pagare penali e con rimborso del prezzo del biglietto.

I giudici hanno riconosciuto, anche nel caso di ritardo prolungato, il diritto alla compensazione pecuniaria qualora il volo porti almeno tre ore di ritardo in quanto in questa ipotesi il disagio del passeggero può essere assimilato a quello derivante dalla cancellazione del volo.

Altre forme di risarcimento

Ferma restando la compensazione pecuniaria che le compagnie aeree sono tenute per legge a versare nei casi sopra descritti, il passeggero può anche ottenere il risarcimento di tutti i danni subìti a causa dei disservizi.

Tali danni devono essere adeguatamente dimostrati come pregiudizi diretti, cioè come prevedibili conseguenze del ritardo o della cancellazione del volo.

Nei casi indicati di overbooking, cancellazione o ritardo del volo, il passeggero può far valere i propri diritti presentando un reclamo alla compagnia aerea.

Si ricorda che i diritti connessi al trasporto si prescrivono nel termine di un anno

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