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Rimborso volo aereo: alcune cose da sapere.

Immagine del redattore: MovEasyMovEasy


Rimborso volo aereo: alcune cose da sapere


Quando si è vittima di un disagio aereo, come una lunga attesa in aeroporto, una cancellazione del volo, o un negato l'imbarco per overbooking, uno dei primi pensieri di ogni passeggero è quello di voler essere giustamente risarciti per il tempo perso e i danni subiti.


Come probabilmente saprai, questo è possibile grazie al Regolamento CE 261/2004, tuttavia anche nei reclami aerei ci sono delle scadenze e possono essere anche molto lunghe. 


Suggeriamo sempre di presentare una richiesta di risarcimento appena possibile e, addirittura, farlo quando si è ancora in aeroporto potrebbe essere la cosa più facile, avendo sottomano tutti i dati e i documenti necessari.


Comunque non è strettamente necessario, anzi hai a disposizione due anni per richiedere un indennizzo in denaro.


Quindi, sì: se lo hai scoperto adesso, puoi presentare subito un reclamo per quel tuo vecchio volo cancellato, in ritardo o in overbooking.


Volo in ritardo o cancellato

Ma cosa prevede in breve la normativa?


Quando la compagnia è responsabile del ritardo/cancellazione, i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo che dipende dalla distanza del volo (e non dal costo del biglietto).


Il regolamento comunitario stabilisce che un passeggero che ha subìto un ritardo di almeno 4 ore per un volo pari o più a 3500 km ha diritto a un indennizzo pari a 600€.


Per i voli in ritardo la cui distanza va da 1500 a 3500 km, l’indennizzo è pari a 400€. Se la distanza è inferiore a 1500 km, il passeggero avrà diritto a un indennizzo di 250€.


In questi ultimi due casi, il ritardo del volo deve essere di almeno 3 ore rispetto all’orario indicato originariamente sulla carta d’imbarco.


Occorre sapere che le compagnie aeree possono sostituire l’indennizzo monetario con Bonus sconto o altre utilità solo laddove vi sia un accordo firmato dal passeggero.



Cosa accade nel caso di impossibilità a partire?


L' articolo 945 del cod. navigazione ora formulato nel decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.


Più specificamente, l’art. 945 del cod. della navigazione prevede la liberazione del contraente, per la sopravvenuta impossibilità della prestazione - fruizione del viaggio - con conseguente obbligo, da parte di chi abbia già incassato il prezzo della controprestazione di restituirlo secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.



Trattasi, a ben guardare, dell'applicazione del principio generale di cui all’art. 1463 c.c. il quale secondo la giurisprudenza trova applicazione sia quando è divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore (Tour operator o compagnia aerea) sia laddove è divenuta impossibile la utilizzazione della prestazione della controparte (viaggiatore) per causa non imputabile al creditore (Cass. Civ. sent. n. 26958/07).




Occorre ricordare che non serve aver sottoscritto un’assicurazione ed il rimborso non è limitato solo alle spese aeroportuali, a cui si ha diritto in qualsiasi caso di viaggio non goduto.






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