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Volo in ritardo per guasto: passeggero risarcito!

MovEasy

Viviamo ormai in un’epoca dove continui sono gli spostamenti di persone da un luogo ad un altro del globo per le ragioni più svariate: chi viaggia per puro piacere spinto dalla sindrome di Marco Polo, chi invece per motivi di lavoro in un sistema di working place sempre più globalizzato.

E’ il caso del passeggero/viaggiatore L. L. che da anni attraversa lo stivale per ragioni di lavoro il quale di recente si è imbattuto in un evento spiacevole causato dalla nota compagnia irlandese Ryanair.

Era un soleggiato pomeriggio dalle sembianze tipicamente estive in quel di Verona. La valigia pronta come di consueto ed un biglietto aereo tra le mani con partenza da Verona ed arrivo nella città di Palermo. Sullo sfondo la storia che accomuna molti giovani siciliani costretti o indotti a lasciare la propria terra per trovare un lavoro, un dignitoso futuro.

Giunto in perfetto orario all’aeroporto di Verona, il passeggero apprendeva dalla nota compagnia low cost il ritardo del proprio volo di oltre un’ora.

Nulla di grave, pensava, il tempo di un caffè e di una spulciata al giornale e quell’ora sarebbe volata, tanto per restare in tema.

Tuttavia, al primo avviso di ritardo del volo ne seguivano altri di ora in ora rendendo interminabile l’attesa in aeroporto e posticipando l’arrivo presso il capoluogo siciliano. Ben sette ore di ritardo accumulato dalla compagnia aerea ed arrivo in Sicilia a notte inoltrata con cena made in sicily sfumata.

Arrivato finalmente a casa, il passeggero L.L. con il piglio da avvocato decideva di scrivere alla compagnia aerea per essere risarcito a causa dei disagi e servizi subìti in quella snervante giornata di viaggio. Non tardava la risposta della compagnia aerea irlandese la quale si trincerava dietro un guasto tecnico dell’aeromobile negando pertanto ogni sua responsabilità per l’accaduto.

A questo punto, amareggiato e afflitto il passeggero decideva di affidarsi allo staff di MovEasy ottenendo finalmente l’indennizzo monetario previsto dalla legge europea n. 261/2004 la quale tutela i diritti dei passeggeri.

La questione centrale che lo staff di MovEasy ha dovuto sviscerare è la seguente: il guasto tecnico dell’aeromobile può essere qualificato come causa di forza maggiore tale da escludere la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo?

La Corte di Giustizia europea ha stabilito in modo lapidario che anche in caso di guasto tecnico dell’aeromobile la compagnia aerea è comunque responsabile del ritardo ed è pertanto tenuta a risarcire il passeggero per la perdita di tempo in aeroporto causata dal ritardo del volo (C. Giust. Sez. IV 22.12.2008, C-549/07).

Si tratta di un principio di buon senso, oltre che giuridico, in quanto le compagnie aeree sono tenute ad eseguire secondo rigidi protocolli interventi di manutenzione ordinari e straordinari, senza che possa essere inquadrato come eccezionale ed imprevedibile un guasto tecnico dell’aeromobile poiché rientra nella normale attività di un vettore aereo.

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