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Clausola vessatoria: Ryanair condannata a risarcire passeggero.

MovEasy

Clausola vessatoria: Ryanair condannata a risarcire passeggero.

Ancora una volta il nostro staff è stato costretto ad avviare un procedimento giudiziario contro la compagnia Ryanair la quale si è rifiuta a risarcire una passeggera vittima della cancellazione di un volo in partenza da Roma Fiumicino e diretto a Catania.

Occorre sapere che di recente la compagna aerea Ryanair ha inserito nelle condizioni contrattuali una clausola secondo cui il passeggero una volta acquistato il biglietto deve rivolgersi ai Tribunali irlandesi laddove voglia far valere i suoi diritti in via giudiziaria.

Con la sentenza n. 442/2018 il Giudice di Pace di Caltanissetta, accogliendo in pieno la tesi sostenuta in giudizio dallo staff di MovEasy coordinato dall’ Avv. Gero Salamone, ha dichiarato palesemente vessatoria tale clausola in quanto a danno del passeggero/consumatore che ignaro si ritrova a concludere un contratto di trasporto con l’obbligo di avviare un procedimento presso Tribunali Irlandesi laddove voglia tutelarsi in via giudiziale.

Nella sentenza in esame si rileva correttamente che nel caso di contratto di trasporto aereo on line trova applicazione la disciplina in materia di contratti a distanza di cui agli artt. 50 e ss. del Codice del consumo.

In sostanza, il contratto stipulato in via telematica è assimilabile al contratto a distanza, pertanto esso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’offerta è accettata dall’altra parte anche mediante conferma di invio all’indirizzo web del venditore.

Entrando invece nel merito della vicenda, il giudice ha ritenuto non provato alcun impedimento alla praticabilità del volo poi cancellato dalla compagnia, visto che l’aeroporto di Fiumicino nella data di prevista partenza era pienamente operativo come provato in giudizio dal nostro staff.

Delle semplici raffiche di vento, indicate dalla compagnia Ryanair con bollettino meteo, non bastano di per sè a dimostrare la presenza di una circostanza eccezionale tale da escludere da ogni responsabilità la compagnia aerea nel corrispondere un indennizzo monetario come previsto dal regolamento comunitario 261/2004.

In linea generale, non basta il semplice riferimento al “maltempo” o alle “condizioni meteorologiche” per provare la forza maggiore quale causa del ritardo o cancellazione del volo. Tra l’altro il maltempo è una circostanza agevolmente prevedibile, tranne in casi eccezionali e documentati, contro la quale una compagnia aerea si può e si deve attrezzare adottando all’uopo le misure organizzative necessarie.

Un altro caso è stato risolto con successo dallo staff di MovEasy, costringendo la nota compagnia low cost a risarcire la nostra cliente oltre a dover sostenere le spese legali del giudizio.

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