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Un viaggio e un hotel pessimo: sì al risarcimento!

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Un viaggio e un hotel pessimo: sì al risarcimento!

Un bel viaggio, sia esso breve o lungo, rappresenta non soltanto un momento di riposo ma anche di realizzazione personale. Quanti di noi, infatti, si sentono gratificati dal visitare nuovi posti o semplicemente dal conoscere realtà diverse.

Tuttavia e non di rado, i nostri buoni intenti sono, per così dire, rovinati da vere e proprie sorprese inaspettate quanto spiacevoli: un albergo scadente, servizi promessi ma inesistenti, un aereo mai partito. A questo punto, essendo stata rovinata la nostra vacanza, abbiamo diritto a buona ragione a un risarcimento del danno.

Andiamo, quindi a vedere come fare.

Il danno da vacanza rovinata consiste in tutti quei fastidi o difficoltà patiti dal turista durante il proprio viaggio ed addebitabili al responsabile dell’organizzazione del medesimo (cosiddetto Tour Operator). Tra questi, i più comuni sono quelli che riguardano i trasferimenti: l’aereo che non parte o decolla con grave ritardo, i bagagli la cui sorte resta un mistero, etc.

Non di meno capita, invece, di arrivare in un luogo esotico e constatare che luoghi ed hotel non corrispondono a quelli promessi. Per non parlare poi della mancanza d’acqua o corrente elettrica.

Insomma l’elenco potrebbe essere lunghissimo.

A tutela del turista è entrato in vigore, da qualche anno, il Codice del Turismo, che contempla proprio il danno da vacanza rovinata consentendo al viaggiatore di chiedere sia la risoluzione del contratto stipulato col proprio tour operator sia il risarcimento del danno per i disagi subiti durante il viaggio e per aver perso l’occasione di un soggiorno piacevole.

Più precisamente, quali sono i soggetti a cui rivolgere le proprie richieste risarcitorie?

In primo luogo sicuramente occorrerà agire nei confronti del tour operator, il quale è responsabile per tutti i disservizi o problemi riscontrati durante la vacanza, tra cui quelli relativi all’aereo o all’hotel. Sarà poi cura del predetto organizzatore rivalersi, ad esempio, nei confronti dell’albergatore per i disagi provocati e per recuperare l’indennizzo già versato al turista danneggiato.

Diverso è il caso dell’agenzia di viaggio, che essendo una semplice incaricata/mandataria dell’organizzatore, avrà una responsabilità limitata ad eventuali errori nella prenotazione o nelle informazioni fornite al viaggiatore.

Ad ogni modo, allo scopo di salvare il salvabile, una volta riscontrati i disservizi sul luogo di vacanza, è opportuno fare subito reclamo al tour operator, in modo da arginare ed eventualmente risolvere immediatamente il problema.

Se tutto ciò non è stato possibile o non ha avuto l’effetto sperato, il turista ha dieci giorni di tempo, dal suo ritorno a casa, per denunciare quanto accaduto, sottolineando l’inadempimento subito e richiedendo il conseguente risarcimento del danno.

Ovviamente ciò dovrà avvenire per iscritto, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il tentativo stragiudiziale per ottenere il risarcimento non dovesse avere buon esito, è essenziale sapere che il termine entro il quale può intentarsi la causa è di un anno dal rientro dal viaggio rovinato.

È fondamentale, prima di inoltrare un reclamo o una richiesta risarcitoria o una causa, documentare i disagi patiti, mediante foto o video, avendo cura di conservare la relativa documentazione per il tempo necessario. Anche le testimonianze rappresentano un valido strumento probatorio delle proprie ragioni.

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