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Nessuna penale se il turista non può partire per causa di forza maggiore.

MovEasy

Aggiornamento: 25 feb 2020


Annullamento viaggio: nessuna penale

L’attesa del viaggio è essa stessa il piacere, parafrasando un noto spot pubblicitario.

Ed infatti, il più delle volte il viaggiatore/turista preferisce prenotare il proprio pacchetto turistico con largo anticipo per poter programmare meglio l’itinerario di viaggio e magari risparmiare sui prezzi dei voli, soprattutto se intercontinentali.

Ma cosa accade se il viaggiatore prima della partenza, e ovviamente dopo avere concluso il contratto di viaggio, si trova nell’ impossibilità a partire per una causa di forza maggiore (ad esempio malattia, morte di un congiunto etc).

In tali casi è possibile chiedere la restituzione dell’acconto versato, o addirittura la restituzione dell’intero prezzo versato al Tour Operator?

Solitamente i Tour Operator applicano una penale in percentuale sul prezzo complessivo del pacchetto di viaggio che varia in base a quanti giorni prima della partenza il turista decidere di recedere dal contratto.

Ma vi è una norma del Codice del Turismo che mira a tutelare il turista anche in tali casi.

Ed infatti l’art. 36 comma 1 lett. d) del suddetto Codice dispone che la somma versata a titolo di caparra al momento della conclusione del contratto deve essere restituita laddove vi sia stato un recesso del contraente/consumatore dipeso da un fatto sopraggiunto e non imputabile.

Più precisamente, la norma citata testualmente individua tra gli elementi del contratto di viaggio: “l’importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.

Ma cosa si intende per fatto sopraggiunto e non imputabile?

Deve certamente trattarsi di un fatto non prevedibile dal turista e sorto dopo la conclusione del contratto di viaggio e comunque prima della partenza.

Quanto alla non imputabilità , inoltre tale fatto deve essere sorto non per comportamenti colposi o intenzionali del turista/viaggiatore.

Ovviamente il fatto impeditivo deve essere provato dal viaggiatore con documentazione (ad esempio in caso di malattia con idoneo documento medico).

Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che lo scoppio improvviso di una epidemia in una nota località turistica rende giustificato il recesso del turista che non intende più partire per paura di essere contagiato una volta raggiunta la meta designata.

Da ultimo, non occorre dimenticare che il contratto di viaggio viene stipulato per un motivo ben preciso – relax, svago e piacere del turista – il quale una volta venuto meno per un fatto sopraggiunto e non imputabile al turista permette a quest’ultimo anche di chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.


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