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Danno da vacanza rovinata: come tutelarsi.

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Danno da vacanza rovinata: come tutelarsi

Durante i periodi festivi fioccano offerte e occasioni di viaggio a prezzi piuttosto concorrenziali. Alcune di queste promozioni propongono una serie di servizi inclusi nel pacchetto che, insieme al prezzo, ne rendono allettante l'offerta.

Purtroppo, può capitare che per svariati motivi le condizioni inizialmente stabilite nel contratto non vengano del tutto rispettate. In tal caso, si può configurare una responsabilità per chi propone il pacchetto e un danno per chi lo acquistato.

Si parla infatti di danno da vacanza rovinata, un pregiudizio che deriva dalla mancata possibilità di godere in modo pieno di un viaggio organizzato, quale occasione di piacere, di svago o di riposo, a causa di una mancata o parziale esecuzione di uno dei servizi inizialmente previsti nel contratto di viaggio.

Tale danno si riferisce alle tipologie di viaggio tutto compreso, ai pacchetti turistici, alle crociere. Il danno può essere inteso come danno patrimoniale, se deriva da un esborso economico, o come danno esistenziale, causato da stress o delusione per la mancata o parziale prestazione.

Qualsiasi elemento contenuto nel contratto oggetto del viaggio può essere oggetto di danno da vacanza rovinata, ad esempio: il trasporto, l'alloggio, lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli, la mancanza di servizi essenziali negli alloggi, le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente.

L'organizzatore del viaggio tutto compreso (ad esempio, il tour operator) è responsabile del danno provocato dal mancato adempimento di una delle condizioni del contratto di viaggio, in qualsiasi caso e anche viene eseguita in maniera parziale: pertanto è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori, guide turistiche), nei confronti dei quali potrà rivalersi solo dopo aver risarcito il turista.

La mancata realizzazione di tutto o di parte del programma pregiudica il concetto di definire tale viaggio un'occasione di piacere, di svago e di riposo; piuttosto, si può parlare di disagio psicofisico. Il cliente potrà quindi chiedere il risarcimento del danno al tour operator, anche se il servizio era stato prestato da terzi - purché, ovviamente, previsto nel contratto di viaggio.

Per quanto riguarda l'intermediario come l'agenzia di viaggio, invece, si configura una responsabilità in quanto mandatario e quindi relativamente al corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.

Da precisare che il danno da vacanza rovinata si aggiunge, ma non si sostituisce, a tutte le altre forme di danno che è possibile chiedere in caso di inadempimento contrattuale per l'acquisto di pacchetti turistici.

Condizione essenziale per agire è che tale disagio psicofisico costituente il danno deve essere arrecato da un grave inadempimento del contratto, in quanto i semplici disservizi non hanno alcuna rilevanza ai fini della configurazione dello stesso. Tuttavia, se a causa di un disservizio il cliente subisce un danno di natura patrimoniale o esistenziale, potrà essere risarcito, nonostante l’inadempimento non sia stato grave.

Rilevato comunque il grave inadempimento, per fare reclamo il turista dovrà attivarsi anche durante lo stesso viaggio, esponendo il problema sul posto nei confronti dell'organizzatore del viaggio o del fornitore del servizio, e inviando una lettera raccomanda A/R all'organizzatore entro 10 giorni dal rientro del viaggio. Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale si prescrive entro 1 anno, mentre quello del danno esistenziale entro 3 anni.

A prova del disagio il turista dovrà documentare il danno arrecato attraverso immagini, fatture, dichiarazioni scritte degli altri turisti, e qualsiasi altro documento che possa attestare l'effettiva inadempienza totale o parziale del contratto.

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