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Mancata manutenzione delle strade: è reato!

L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.


In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manuntenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato.


In sede penale si pone il problema relativo se l’ente gestore della strada risponda – di norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all’ente i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai sinistri stradali.


Sul piano civilistico, vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale.


La giurisprudenza afferma che: «L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile».


Aldilà dell’applicazione dell’art. 2051, la Cassazione più recente sembra avere perlopiù superato, in maniera senz’altro condivisibile, il riferimento all’insidia o al trabocchetto. Difatti, il discorso che rileva è quello del nesso causale che deve sussistere tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo al fine di imputare quest’ultimo all’ente gestore della strada.


Il nesso di causalità è regolato anche in sede civilistica dalle regole contenute negli articoli 40 e 41 del codice penale, ed è pertanto interrotto da una condotta eccezionale e abnorme che sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento.


La stessa regola è peraltro riprodotta espressamente dall’art. 2051 c.c., secondo cui solo il caso fortuito esclude la responsabilità in esame, dove per “caso fortuito” la Cassazione intende proprio il fattore causale sopravvenuto che sia stato da solo in grado di cagionare l’evento.


Se così è, non pare determinante il riferimento alla presenza di un’insidia o di un trabocchetto: ciò che il Giudice è davvero chiamato ad accertare è se tra l’omessa manutenzione della strada e l’incidente si sia o meno inserita una condotta colposa del conducente di gravità tale da avere interrotto il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro.


Per usare le parole della Suprema Corte, "Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso".


Sul piano della responsabilità penale, la Cassazione ravvisa un obbligo di garanzia in capo all’ente gestore della strada, in virtù dell’art. 14 del Codice della strada e dell’art. 2051 c.c.. L’ente gestore risponde quindi ex art. 40 cpv. del codice penale quando, se avesse effettuato la dovuta manutenzione, l’evento non si sarebbe verificato.

Convivono tutt’ora in Cassazione due approcci differenti.

Secondo un primo approccio, affinché le condizioni della strada assumano un’esclusiva efficienza causale dell’evento, le sue anomalie devono assumere i caratteri dell’insidia e del trabocchetto, in modo tale da integrare una situazione di pericolo occulto inevitabile con l’uso della normale diligenza; qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo è conoscibile e superabile, la causazione dell’infortunio deve imputarsi al conducente.


Secondo altro approccio, il nesso di causalità deve seguire le regole generali: il nesso causale è interrotto solo quando la condotta dell’utente della strada, per le modalità con cui è avvenuta, costituisce evento eccezionale e abnorme, a prescindere dalla presenza di un’insidia o un trabocchetto, elementi il cui significato, peraltro, non è privo di ambiguità.


In conclusione, si può osservare che la giurisprudenza, sia civile che penale, sta andando verso il superamento del requisito dell’insidia o del trabocchetto, in favore dell’applicazione della disciplina generale del nesso di causalità di cui all’art. 41 c.2 del codice penale: il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro è spezzato solo quando interviene una condotta abnorme da parte dell’utente della strada che è stata da sola sufficiente a determinare l’evento.


Tra l'altro la fattispecie generica di omicidio colposo è quella commessa con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette anni.

Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade anche se il responsabile non è un conducente di veicolo.

Infatti, le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.


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