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L’induzione indebita che non costringe ma convince: due reati a confronto.


Nel panorama giurisprudenziale e dottrinario degli ultimi anni si è più volte discusso su quale sia la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dal nuovo art. 319-quater c.p.), soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione.


Come noto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla suddetta questione cercando di chiarire la latitudine applicativa delle due norme penali in esame. La Suprema Corte, anzitutto, individua gli elementi comuni alle fattispecie previste dall´art. 317 c.p. e dall´art. 319-quater c.p. ovvero stesso evento (dazione o promessa dell´indebito) e stessa modalità di realizzazione (abuso della qualità o dei poteri dell´agente pubblico).

Si interpreta il concetto di "abuso" non come presupposto del reato bensì come elemento essenziale della condotta di costrizione o di induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa di denaro.


L´abuso è quindi lo strumento attraverso il quale l´agente pubblico innesca il processo causale che conduce all´evento del reato: il conseguimento dell´indebita dazione o promessa. Si chiarisce anche il concetto di abuso di qualità (c.d. abuso soggettivo) e abuso di poteri (c.d. abuso oggettivo), definiti come strumentalizzazione rispettivamente di poteri e qualità per il perseguimento di fini illeciti ossia come deviazione dalla funzione tipica del diritto all´uso di poteri e qualità. Per quanto concerne le differenze tra i due delitti qui in esame, in aggiunta al soggetto attivo del reato (per la concussione soltanto il pubblico ufficiale, per l´induzione indebita anche l´incaricato di pubblico servizio), secondo la giurisprudenza occorre fare riferimento alla condotta di costrizione per la concussione e alla condotta di induzione per il nuovo reato ex art. 319-quater.


Per il caso di induzione indebita l´elemento di assoluta novità rispetto al passato è la punizione anche della persona che “subisce” l´induzione prestandovi acquiescenza, a differenza nel reato di concussione dove il concusso è vittima del reato e quindi il suo comportamento risulta non esigibile penalmente.


Il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione va ricercato nella dicotomia minaccia o non minaccia. Le modalità della condotta induttiva si concretizzano nella persuasione, nella suggestione, nell´allusione, nel silenzio, nell´inganno purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico senza alcun vantaggio indebito per l´extraneus.

E´ proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva.


Una condotta induttiva che “non costringe ma convince” attraverso dei comportamenti allusivi ingannatori, a volte con sfumature millantatorie, a cui si aggiunge un vantaggio indebito per il destinatario dell’offerta nella sua nuova veste di coautore del reato. La tipicità della fattispecie induttiva è quindi integrata dai seguenti elementi:


1) l´abuso prevaricatore del pubblico agente;

2) il fine determinante di vantaggio indebito dell´extraneus.


Il funzionario pubblico, ponendo in essere l´abuso induttivo, opera comunque da una posizione di forza e sfrutta la situazione di debolezza psicologica del privato, il quale presta acquiescenza alla richiesta non certo per evitare un danno contra ius ma con l´evidente finalità di conseguire un vantaggio indebito.

Il danno ingiusto e il vantaggio indebito sono quindi elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all´art. 317 c.p. e della condotta induttiva di cui all´art. 319-quater c.p. Le Sezioni unite hanno enunciano i seguenti principi di diritto: “il reato di cui all´art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall´abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza - o più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario che senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto all´alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell´indebito”. “il reato di cui all´art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall´abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell´incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest´ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale disponendo di più ampi margini discrezionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione” “nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l´induzione indebita (la c.d. "zona grigia" dell´abuso delle qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell´esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all´interno della vicenda concreta, individuando, all´esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti” Il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a costringere o a indurre l´extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l´accordo corruttivo presuppone un patto corruttivo fondato sull’incontro libero e consapevole delle volontà delle parti (c.d. reati contratto).

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