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Il ddl Gelli: la riforma della responsabilità dei medici.



Come noto il ddl Gelli per la riforma della responsabilità dei medici è stato approvato al Senato e adesso tornerà alla Camera dei Deputati per essere approvato definitivamente.


Si tratta di un disegno di legge molto importante perché riforma completamente la responsabilità professionale, sia penale che civile, dei medici nei confronti dei pazienti.

Lo scopo è quello di risolvere il problema della medicina difensiva, ossia quel sistema dove i dottori per mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti propongono cure alternative, ma spesso inutili, in alternativa agli interventi chirurgici.


Questo perché ad oggi in Italia un medico rischia di essere condannato penalmente per omicidio colposo in seguito ad una complicanza avvenuta in sala operatoria. Ed è proprio per il timore di sbagliare e finire davanti ad un giudice che i medici sono condizionati nel fare il loro lavoro e spesso questo li porta a sbagliare o ad evitare trattamenti complessi utili per la salute del paziente.


Il ddl Gelli approvato al Senato si pone come soluzione a questo problema. Infatti, come vedremo di seguito, oltre a garantire delle nuove forme di tutela per il medico, il ddl Gelli introduce delle vie più rapide e sicure per i pazienti che devono ottenere un risarcimento per i danni causati dalla sanità.


Quali sono le novità del ddl Gelli?


La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario.

Questo dovrebbe risolvere le lacune riscontrate nell’attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza. Inoltre, in ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente.

Infine, per il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN, verrà creato l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.


Sanità, ddl Gelli: come cambia la responsabilità professionale del medico


Il ddl Gelli prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi, l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. Cosa significa? L’articolo 6 del ddl Gelli, riguardante la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” fa chiarezza su questo aspetto elencando i fattori che escludono la colpa grave.


Nel dettaglio:


“È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, con la speranza che si riducano al minimo i casi di medicina difensiva e quindi anche i costi della Sanità pubblica derivanti da controlli/esami clinici spesso inutili.

Sembra ovvio, ma occorre precisarlo, che il medico comunque sarà reponsabile anche nella

forma della colpa lieve nel caso abbia agito con negligenza o imprudenza.


Sanità, ddl Gelli: la responsabilità civile del medico diventa extracontrattuale.


Il ddl Gelli cambia anche la responsabilità civile del medico, che diventa extracontrattuale. Quindi spetterà al paziente che ritiene di aver subito il danno dimostrare che la colpa è del medico che l’ha curato.

Pertanto, viene abbandonato il principio di vicinanza della prova e viene resa più difficoltosa per i pazienti che subiscono un danno dimostrare la colpa del medico in quanto spesso si tratta di casi connotati di una certa complessità e che richiedono conoscenze tecniche che il paziente/danneggiato non possiede.

Inoltre, trattandosi di responsabilità extrcontrattuale, il termine prescrizionale per avanzare un' eventuala pretesa risarcitoria sarà di 5 anni e non più di 10 anni come avviene tutt'ora su un quadro normativo e soprattutto giurisprudenziale che vede il rapporto tra paziente e medico operante in una struttura pubblica come contrattuale o da contatto sociale.


Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale, quindi sarà ad essa dover dimostrare di non avere responsabilità.

Se nel primo caso l’onere della prova spetta al paziente, nel secondo è dell’ospedale o della Asl. In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica.


Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale, e non potrebbe essere altrimenti visto che questo instaura con il paziente un tipo di contratto differente.

Il termine per la prescrizione di 10 anni inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.


Il risarcimento per il paziente verrà stabilito in base alle tabelle sul danno biologico, che saranno contenute nel ddl Concorrenza, non ancora approvato.


Obbligo di assicurazione


Un’altra novità introdotta con il ddl Gelli riguarda l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale. In questo modo i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi, mentre tutte le strutture sanitarie sono obbligate ad assicurarsi.

Qualora il cittadino non riuscisse ad ottenere il risarcimento dovuto dalla struttura ospedaliera, potrebbe rifarsi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.

A tal proposito, nel ddl Gelli viene ribadito l’obbligo assicurativo per tutti i medici, non ancora attuato in Italia. L’obbligo di assicurazione varrà anche per i liberi professionisti.

Infine, il ddl Gelli introduce un fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

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