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Cadute su ghiaccio e danni causati dalla neve sui tetti: quali responsabilità?


Non ha diritto al risarcimento del danno chi cade sul ghiaccio o sulla neve in pieno giorno e in condizioni di perfetta visibilità (Trib. Monza, sent. dell’8 febbraio 2012).

Si tratta di un principio di diritto, diffuso in giurisprudenza, attraverso cui i giudici fanno una corretta interpretazione dei dettami normativi che regolano la materia della responsabilità civile.


In particolare, la responsabilità oggettiva che spetta al proprietario di una strada per i danni arrecati ai passanti dalla cattiva manutenzione del suolo, sussiste solo quando l’elemento impervio che ha determinato la caduta possa qualificarsi come insidia o trabocchetto.


Applicando tale consolidato principio, il Tribunale di Monza ha escluso la risarcibilità del danno subito da una passante che, alle 9 di mattina, era scivolata rovinosamente sul ghiaccio.


Perché infatti ci possa essere responsabilità per il proprietario della strada, solitamente la P.A., è necessario che ricorrano due requisiti:

– un’alterazione della cosa tale da configurare l’insidia o il trabocchetto;

– l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione.


Tali condizioni, secondo il giudice adito, non erano sussistenti nel caso di specie oggetto della sentenza in commento.


Diversa è la questione riguardante la responsabilità per i danni causati dalla caduta neve dai tetti su cui occorre fare alcuni considerazioni.


Anzitutto occorre dire che il proprietario dell'edificio è tenuto a mantenere immune la propria abitazione da rischi a cose e persone. Tale affermazione è riconducibile al principio generale della responsabilità oggettiva del proprietario dell'immobile in particolare in riferimento all'art. 2051 c.c.( danno cagionato da cose in custodia), secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. E' necessario però tenere in considerazione alcune variabili, relative in particolare modo al contesto climatologico nel quale si è verificato l'evento. Infatti, qualora l'evento della caduta di neve da tettoie si verifichi in località nelle quali sono frequenti le nevicate, la circostanza della caduta di un blocco di neve da tetti che arreca danno a cose o persone, è certamente riconducibile alla responsabiltà oggettiva del proprietario o locatario dell'immobile, con l'obbligo del risarcimento del danno.

Costituisce invece esimente la circostanza in cui la caduta di neve si verifichi in località dove le nevicate sono rare, oppure in periodi nei quali queste ultime sono infrequenti; si pensi a periodi quali maggio e giugno, ovvero in periodi estivi o climatologicamente caldi. Nel caso suddetto siamo nel novero del caso fortuito. In sostanza, nell'ipotesi di controversia portata di fronte al Giudice, l'orientamento di quest'ultimo sarebbe certamente influenzato anche dalle statistiche climatologiche relative alla località o alla stagione in cui l'evento si è verificato.

A carico del proprietario dell'auto vi è, poi, un generale principio di diligenza ovvero quello di prestare una certa cautela prima di parcheggiare sotto tettoie di abitazioni che presentano vistosi accumuli di neve in prossimità dei cornicioni, con il rischio, molto frequente, che subentri la responsabilità del danneggiato nella causazione del danno (principio di autoresponsabilità). A fortiori non è prevista alcuna tutela risarcitoria nei confronti dell'automobilista che parcheggi l'auto nei pressi di segnaletica che indichi uno specifico pericolo di caduta di neve. In ultimo, si consiglia al danneggiato di documentare il danno attraverso l'utilizzo di testimoni e foto, al fine di riuscire agevolmente a fornire prova in un eventuale giudizio di responsabilità.

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